Accade spesso in questi giorni che al momento di una vendita o del pagamento di un compenso in luogo di una copia della fattura elettronica emessa venga data al cliente una “copia di cortesia” della fattura ossia una copia cartacea che anticipa il contenuto della futura elettronica che si emetterà.
Tale scelta è solitamente motivata dal desiderio di voler godere di tempi un po’ più lunghi per la predisposizione e l’invio della fattura elettronica che, essendo una novità, richiede una maggiore attenzione ed un naturale periodo di “rodaggio operativo”.
Preme rammentare però che la fattura cartacea è una semplice “copia di cortesia” priva di valore fiscale per tutti i soggetti che la ricevono o che la emettono solo in quella forma (soggetti esclusi a parte) dato che la norma (art. 1 comma 3 D.LGS 127/15) impone chiaramente l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti di tutti i clienti nazionali, siano essi privati (B2C) che soggetti Iva (B2B).
L’unico soggetto legittimato a ricevere sempre una copia cartacea della fattura è il consumatore finale, il comma 3 del D.LGS 127/15 infatti prevede che nei confronti di quest’ultimo sia emessa, se richiesta, la fattura ( sempre in formato elettronico) ma che gliene sia fornita una copia in formato cartaceo.
SOGGETTI ESCLUSI E FATTURE CARTACEE
Le uniche fatture cartacee attive che ad oggi hanno un valore fiscale sono quelle emesse dai soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica attiva ossia forfettari, minimi, produttori agricoli esonerati e operatoti sanitari che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria. Tutti questi soggetti non emettono fatture elettroniche ma in ogni caso le ricevono dai loro fornitori (fatturazione passiva).
Sulla scorta di quanto sopra esposto si sottolinea che nelle fatture cartacee che i soggetti obbligati al documento elettronico volessero emettere, è opportuno indicare che “la fattura elettronica è messa a disposizione dal sistema SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.