L’Agenzia delle Entrate ha elaborato un nuovo strumento di accertamento delle persone fisiche, simpaticamente denominato evasometro, che si basa sull’incrocio dei tantissimi dati di cui oramai dispone il Fisco e specificamente, anche se non solo, la movimentazione mensile del conto corrente ossia entrate ed uscite, saldo iniziale e finale e, naturalmente, la giacenza media e alcune tipologie di investimenti.
Benchè sia stato etichetttato come nuovo strumento di accertamento l’evasometro in realtà nasce nel 2012 a mente del millantato salvatore della patria Mario Monti.
ELEMENTI RILEVANTI PER LA VERIFICA DA EVASOMETRO
Saranno oggetto di verifica non solo i conti correnti e i libretti bancari o postali ma anche altri strumenti finanziari quali carte di credito, buoni fruttiferi postali, azioni, obbligazioni, titoli di Stato in genere nonché la sottoscrizione di polizze assicurative.
PRESUNZIONI DI EVASIONE
A differenza del redditometro fondato sull’analisi della capacità del reddito personale di giustificare le spese sostenute l’evasometro si focalizza sui movimenti finanziari ossia “analizza” se il reddito prodotto giustifica i movimenti di denaro.
L’algoritmo elaborato ed utilizzato dall’Agenzia delle entrate confronterà i redditi dichiarati dal contribuente con la movimentazione finanziaria dello stesso e laddove dovessero risultare movimenti di denaro “eccessivi” rispetto ai redditi prodotti scatterà l’accertamento.
Operativamente parlando l’accertamento scatterà quando verrà rilevato uno scostamento superiore al 20% fra la variazione finanziaria ed i redditi dichiarati dal contribuente.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO
Qualora il software individuasse un “comportamento anomalo” l’Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza provvederanno a svolgere una più approfondita verifica sul contribuente a cui spetterà l’onere, probabilmente non semplice, di giustificare le movimentazioni “in eccesso” riscontrate.
Operativamente parlando le anomalie dei conti correnti su cui non è fornita adeguata giustificazione da parte del contribuente possono essere utilizzate come presunzioni ai fini di un accertamento sintetico. Alla luce di quanto previsto dall’art.38 DPR 600/73 e dell’art. 1 comma 6 ultimo capoverso DM 24 dicembre 2012, così come alla luce del prevalente orientamento della Cassazione (sentenze n. 22634/14 e n. 9335/11).
In altri termini si verificherà la “solita” inversione della prova ossia non sarà l’accertatore a dover provare la correttezza dell’accertamento ma spetterà al contribuente dover dimostrare che il comportamento tenuto è corretto.
TEMPISTICHE
Il nuovo accertamento, come già detto figlio del risparmiometro introdotto da Monti e in gestazione avrà una fase iniziale di sperimentazione e potrà subire un’accelerazione o meno a seconda delle volontà politiche del nuovo governo. In ogni caso allungamenti dei tempi potrebbe essere legato ad un eventuale intervento del Garante della privacy che recentemente è stato molto attivo.