In merito all’esterometro ed alle prestazioni di servizi generici, come già evidenziato in altri interventi, a partire dallo 01/01/2019 i soggetti Iva nazionali sono obbligati non solo all’emissione della fattura elettronica relativa alle operazioni con controparti residenti ma sono anche obbligati alla presentazione dell’elenco delle operazioni effettuate e ricevute con controparti Estere (o meglio non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia).
L’ESTEROMETRO COS’E’ E QUANDO VA PRESENTATO
L’esterometro, previsto dall’art. 1 c. 3bis D.Lgs 127/15, altro non è che il riepilogo delle operazioni effettuate con soggetti non residenti e deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La prima scadenza prevista sarebbe per fine febbraio 2019 ma è stata annunciata una proroga al prossimo 30 aprile anche se il comunicato stampa ad oggi ancora non si è tradotto in una norma modificativa dei termini.
Premesso che sono oggetto di comunicazione tutte le operazioni di compravendita e le prestazioni di servizi rese/ricevute con soggetti esteri (intracomunitari o meno) con l’eccezione delle transazioni certificate da bollette doganali, col presente intervento ci si vuole concentrare sulla comunicazione delle operazioni rappresentate dalla prestazione di servizi generici.
SERVIZI GENERICI RESI A/DA UN SOGGETTO ESTERO
Rimandando a quanto anticipato in un precedente intervento in merito alle prestazioni di servizi rese ad un soggetto estero (link), qui brevemente si rammenta che le prestazioni di servizi “generiche” sono individuate dall’art. 7 ter DPR 633/72 in base al quale sono soggette ad Iva nazionale le prestazioni di servizi generici rese ad un consumatore finale (generalmente un soggetto privato) residente all’Estero o in Italia mentre sono “fuori campo Iva” quelle rese ad un “soggetto Iva” residente all’Estero.
A seconda che la prestazione di servizi sia resa ad un soggetto residente in ambito europeo o fuori CEE la fattura emessa per certificare la prestazione, relativamente all’Iva, dovrà indicare rispettivamente la dicitura “inversione contabile” o “operazione non soggetta” in quanto l’Iva verrà assolta nel paese del committente.
CHI DEVE COMPILARE L’ESTEROMETRO
Tutti i soggetti che effettuano prestazioni di servizi ad un soggetto Estero o che acquistano servizi da un soggetto Estero sono obbligati alla predisposizione dell’esterometro anche se è necessario distinguere fra obbligo connesso alla comunicazione della fatturazione attiva e obbligo connesso alla comunicazione della fatturazione passiva.
Per quanto riguarda i “forfettari” non è chiaro se siano obbligati o meno in quanto la norma vigente propone una duplice lettura ossia a seconda di come la si legge sembra sia prevedere che escludere l’obbligo bisogna quindi attendere un’indicazione chiarificatrice dell’Agenzia delle entrate.
fatturazione attiva
Benchè il prestatore del servizio sia obbligato ad emettere fattura cartacea nei confronti del committente Estero tuttavia, a norma dall’art. 1 c. 3bis D.Lgs 127/15, può emettere una seconda copia della stessa fattura anche in forma elettronica inviandola all’Agenzia delle entrate tramite SdI, assolvendo in questo modo all’obbligo comunicativo e non essendo più obbligato alla compilazione dell’esterometro. In base alle istruzioni in questo caso il codice destinatario da indicare nella fattura elettronica è “XXXXXXX”.
fatturazione passiva
La stessa operazione non è fattibile per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti Esteri in quanto questi emetteranno fatture in formato cartaceo per cui, non transitando nulla per il sistema SdI, il committente nazionale non potrà evitare di includere l’acquisto nell’esterometro.
RIASSUMENDO
Un soggetto Iva nazionale che realizza prestazioni di servizi nei confronti di un committente estero soggetto Iva dovrà emettere nei confronti di quest’ultimo una fattura cartacea e dovrà poi comunicare detta prestazione all’Agenzia delle entrate tramite la redazione dell’esterometro, unico modo per evitare tale adempimento è l’invio della medesima fattura inviata al committente estero anche in formato elettronico all’Agenzia delle Entrate tramite SdI.
Un soggetto Iva nazionale che riceve prestazioni di servizi da un soggetto Iva estero, invece, riceverà da quest’ultimo una fattura cartacea e dovrà necessariamente compilare l’esterometro.