Esonero dell’obbligo della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
In sede di conversione del “decreto semplificazione” (dl. 135/2018), approvato dal Senato in prima lettura il 29 gennaio è stata modificata la normativa sulla fatturazione delle prestazioni sanitarie.
Tale norma prevede che il divieto di emissione per la fattura elettronica, per l’anno 2019, sia previsto non solo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS) ma per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
In sintesi, quindi, per l’anno 2019 i seguenti soggetti:
– le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le farmacie e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
– gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
– gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche e dei tecnici sanitari di radiologia medica;
– gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
– gli iscritti agli albi professionali dei veterinari;
non possono emettere la fattura elettronica e saranno obbligati, se richiesta, ad emettere fattura in formato cartaceo.
PRESTAZIONI SANITARIE ED IVA
Si rammenta che le prestazioni sanitarie rese sul paziente non sono gravate dell’addebito dell’Iva (sono esenti art. 10 DPR 633/72) quando rese da un soggetto abilitato mentre l’addebito, ad aliquota ordinaria (22%), è previsto in tutti gli altri casi.
Recentemente l’Agenzia delle entrate si è pronunciata sul tema delle prestazioni sanitarie a domicilio e fatturazione con addebito dell’Iva (link) ribadendo che l’elemento discriminante è il possesso di una qualifica professionale.