L’esonero contributivo parziale per il 2021 a favore di lavoratori autonomi, artigiani e commercianti tramite l’istituzione di un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali 2021 è stato previsto dal Governo con Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) all’art. 1 comma 20.
COSA PREVEDE LA NORMA
Il citato comma 20 dell’art. 1 L. 178/2020 statuisce che “… al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito … il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti … destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza…”.
In altri termini per “restituire un po’ di liquidità” (o meglio per far conservare un po’ di liquidità) alle imprese e ai professionisti si farà uno sconto sui pagamenti.
CHI SONO I BENEFICIARI
I beneficiari dell’esonero contributivo sono:
- i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e in maniera particolare artigiani, commercianti, coltivatori diretti;
- i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (professionisti senza una cassa previdenziale privata);
- i professionisti iscritti alle casse previdenziali private;
- i soci di società ed i professionisti componenti di studi associati.
QUALE E’ IL BENEFICIO DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO
Il beneficio è rappresentato dall’esenzione parziale del versamento dei contributi previdenziali fissi per il 2021 da versarsi entro la fine del corrente anno, quindi un beneficio di carattere finanziario (non ti faccio spendere soldi).
La parzialità dell’esenzione del versamento è legata al fatto che, al massimo, si possono non versare i contributi fissi relativi al 2021 nei mesi di maggio, agosto e novembre.
Si evidenzia che la norma non prevede che il mancato versamento non creerà un “buco contributivo” per cui, presumibilmente, quanto non pagato dovrà essere recuperato per raggiungere la quota minima di versamenti contributivi per accedere alle pensione o per poter avere una pensione più alta.
In ogni caso i contributi fissi non versati non possono superare i 3.000 euro per ogni singolo lavoratore, mentre sono esclusi i contributi integrativi.
REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO
Il già menzionato art. 1 comma 20 per accedere all’esonero contributivo richiede che detti soggetti “… abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019 …”.
I requisiti, quindi, sono:
- Il limite di reddito, infatti la sospensione dei contributi può essere chiesta da tutte le partite Iva che però devono avere un reddito annuo non superiore a 50.000 euro;
- La riduzione dei ricavi, infatti in ogni caso il beneficiario nel 2020 deve avere registrato una riduzione del fatturato/scontrinato pari o superiore al 33% rispetto all’anno precedente.
Altro requisito è il non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato (escluso intermittente) o pensione (esclusa invalidità).
Si evidenzia che tali requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività.
Per avere diritto all’agevolazione, sembra sia richiesta anche la regolarità contributiva e il versamento della quota di contribuzione obbligatoria non soggetta a esonero ossia quella di marzo.
Va sottolineato che “… sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) …”.
COME SI RICHIEDE LO SCONTO SUI VERSAMENTI
Le modalità per la concessione dell’esonero dai versamenti sono demandate ad un apposito decreto che ad oggi ancora non è stato pubblicato, in ogni caso i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita domanda all’INPS entro il 31/07/21 o alla propria cassa di appartenenza entro il 31/10/21, mentre l’efficacia delle predette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
Sulla scorta di tale vuoto normativo il Governo ha concesso la possibilità a tutti i soggetti iva di versare la prima rata dei contributi 2021 insieme alla seconda il 28 agosto 2021.
PASSANDO A QUALCHE ESEMPIO PRATICO IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO CHE CI ILLUMINERA’
Un artigiano con un reddito 2019 di 48.000 euro ed un reddito 2020 di 33.600 euro ma titolare di pensione NON ha diritto ad ottenere il beneficio perchè pensionato.
Un artigiano con un reddito 2019 di 48.000 euro ed un reddito 2020 di 33.600 euro HA diritto ad ottenere il beneficio perchè rispetta i requisiti richiesti.
Un artigiano con un reddito 2019 di 48.000 euro ed un reddito 2020 di 33.600 euro ma non in regola con i versamenti previdenziali NON ha diritto ad ottenere il beneficio perchè ha debiti previdenziali.