Si rammenta anzitutto che l’esenzione IMU si applica relativamente all’unità immobiliari ove risiede il proprietario in quanto adibita ad abitazione principale e che a determinate condizioni è prevista anche per immobili siti in comuni diversi.
IMU E INTERPRETAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
In materia di esenzione ICI, oggi IMU, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 5314 del 22 febbraio 2019 ha deciso su una controversia fra un Comune ed una coppia di contribuenti che benchè non separati o divorziati (quindi unico nucleo familiare) risultavano residenti in due differenti comuni, beneficiando dell’esenzione Ici (IMU) per entrambi gli immobili.
Secondo la Corte «…in tema di Ici (oggi Imu), ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall’art. 8 del dlgs n. 504/1992, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e invece difetti nei familiari…». In altri termini a parere della Corte di Cassazione per poter beneficiare dell’esenzione ICI (IMU) è necessario che l’immobile oggetto dell’agevolazione sia occupato dal coniuge e da tutto il nucleo familiare, interpretazione che è in linea con quella proposta dalla stessa Cassazione nella sentenza 14389/2010.
LA NORMATIVA VIGENTE E INTERPRETAZIONE LETTERALE
In base al DL 201/11 art. 13 secondo comma “…nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile…” ossia qualora i membri della famiglia abbiano la residenza in due differenti immobili nello stesso comune allora l’esenzione IMU si applica per un solo immobile. Su tale situazione la norma è chiarissima tuttavia essa nulla dice per coniugi residenti in due comuni differenti per cui la “lettura negativa della legge” (quello che non è vietato si può fare) lascia intendere che l’esenzione in detto caso sia applicabile per entrambi gli immobili.
Tale interpretazione è avvalorata dalla Risposta n. 11 del 20.01.2014 del Ministero Economia e Finanze (MEF) “…l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di Cassazione [14389/2010 ndr] ha individuato un principio interpretativo delle norme sull’ICI relative all’abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia…”, ossia la norma è chiara nel definire come possibile l’esenzione nel caso in esame.
CONCLUSIONI
Ad oggi, benchè vi siano state diverse prese di posizione contrarie all’interpretazione ministeriale da parte di tribunali di grado inferiore e della Corte di cassazione il diritto all’esenzione IMU in caso di coniugi residenti in immobili situati in differenti comuni sembra persistere.
Riassumendo:
- NON hanno diritto alla doppia esenzione IMU i coniugi che risiedono in due differenti immobili situati nello stesso comune;
- HANNO diritto alla doppia esenzione IMU i coniugi che risiedono in due differenti immobili situati in due differenti comuni.
Buon pomeriggio, noi ci troviamo esattamente in questa situazione e purtroppo abbiamo perso il prima ricorso perchè dicono che se il nucleo è scisso in comuni diversi, non esiste agevolazione imu e siccome siamo proprietary di due immobili, acquistati molti anni prima del nostro matrimonio, ci viene detto che dobbiamo pagare l’imposta su entrambi. Insomma siamo trattati come coniugi di serie b, semplicemente perchè abbiamo esigenze di lavoro che ci portano ad avere residence in città diverse. un’offesa alla dignità dei contribuenti onesti!
io non vorrei arrendermi ma tutti ci danno contro!
Anche a noi sta succedendo la stessa cosa. Io risiedo in altro comune per esigenze lavorative. Stiamo cercando di dimostrarle, io non posso spostare la residenza. Trovo anch’io che questa impostazione sia davvero da cittadini di serie b…in pratica siccome non possiamo avere la residenza nello stesso posto vogliono farci pagare imu su tutte e due le case!
Salve, il comune che richiede la residenza di entrambi i coniugi nel locale che beneficia dell’esenzione IMU cavalca l’onda della sentenza di Cassazione che ho citato nel mio articolo. Detta sentenza non ricalca la normativa vigente ma come recentemente ha detto un magistrato “il Giudice non deve rispettare il dettato letterale della norma ma lo deve interpretare” in altri termini una legge intellegibile non sempre è sufficiente e le interpretazioni “pro comune” della giurisprudenza fanno pendere l’ago della bilancia verso posizioni prima non assunte.
Ritengo che ad oggi, a parte avere la fortuna di incontrare come interlocutore un Comune meno bisognoso di soldi, sia corretto cercare di far valere in sede contenziosa i propri diritti visto che la normativa sembra chiara e la risposta del MEF ha pursempre una sua valenza interpretativa.
In bocca al lupo per una soluzione rapida e soprattutto positiva.
Matteo Ranieri
Salve, purtroppo la materia è complessa perchè spesso la norma si presta ad essere interpretata in più maniere.
Un paio di domande a cui, se vuole, mi può rispondere direttamente alla mail ranieridrmatteo@gmail.com:
i due immobili di proprietà “pre matrimoniale” sono uno suo e uno di suo marito? Ne avete acquistato un terzo in comunione dei beni?
Grazie e buona giornata.
Matteo Ranieri
Buonasera.
Anch’io sono nella stessa situazione e sono in attesa del verdetto del 1^ ricorso fatto contro il comune che ci imputa il mancato pagamento dell’IMU nell’abitazione dove risiede mia moglie.
Il ns avvocato, ha sollevato numerose questioni, tra cui quella della incostituzionalità della interpretazione data dal comune del DL211 art 13 in quanto, non sarebbero possibili trattamenti diversi per una coppia di coniugi sulla base della mera ragione della loro residenza entro un comune oppure in comuni diversi.
Inoltre, dal momento che in Italia, numerosi comuni, tra cui quello di Torino, hanno emanato regolamenti IMU in cui per la condizione di coniugi residenti in comuni diversi verrebbe applicata la interpretazione data dal MEF nella circolare 3/df del 18/5/2012, ci troveremo nella ingiusta situazione che la legge, pur essendo di valenza nazionale e quindi non modificabile dagli enti locali, verrebbe applicata in modo discrezionale in funzione del territorio in cui un cittadino ha la ventura di risiedere.
Se il verdetto ci sarà favorevole molto probabilmente dovremmo difenderci nel giudizio di secondo grado, nella CTR. Se fosse a noi sfavorevole faremo noi ricorso in CTR. Se sarà necessario arriveremo in Cassazione.
Per la cronaca risiedo in Provincia di Padova
Buongiorno
Oggi è arrivata la sentenza della CTP, che, come temevamo è stata negativa.
La ragione addotta è che la distanza tra le due abitazioni è troppo poca per motivare la separazione dei coniugi, anche se di fatto entrambi avevano ragioni professionali che imponevano la residenza nelle due case.
Buongiorno discuterò a breve davanti alla CTP un ricorso avente ad oggetto analoga fattispecie, vedremo…
Buongiorno a lei ed in bocca al lupo per l’esito del ricorso.
Egregio Dott. Ranieri, colgo l’occasione per precisare un aspetto fondamentale nella vicenda che riguarda la doppia detrazione in comuni diversi.
I comuni fanno bene ad escludere dall’esenzione quando due coniugi, non separati legalmente, hanno due abitazioni in due comuni diversi. Tale beneficio però spetta, come precisato dalla circolare MEF del 2012, quando esistono, ad esempio, effettive “esigenze lavorative”.
Quindi, se mia moglie abita in un comune dove ha la residenza anagrafica mentre il sottoscritto è costretto a trasferire la residenza in altro comune per motivi di lavoro (ad esempio Forze Armate) è giusto applicare la doppia residenza. I motivi di lavoro devono essere certificati.
Mentre, nell’ipotesi che mia moglie abita in un comune dove ha la residenza ma il sottoscritto sposta la residenza in una casa di villeggiatura (ad esempio in zona di mare) è ovvio che l’esenzione non spetta in entrambi le abitazioni.
Cordiali saluti