La detrazione IRPEF o IRES per la riqualificazione energetica è valida ed usufruibile anche senza la comunicazione all’ENEA del risparmio energetico conseguito.
DETRAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La detrazione dalle imposte (IRPEF e IRES) delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli immobili è prevista dai commi 344-349 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 . In base all’art. 4 c. 1 bis del DM 19 febbraio 2007 (attuativo dell’art. 1 comma 349 della L. 296/2006) il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni IRPEF o IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica deve trasmettere una comunicazione all’ENEA contenente i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dalla fine degli stessi. In altri termini entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione immobiliare è obbligatorio comunicare all’ENEA la quantificazione del risparmio energetico conseguito.
OBBLIGO COMUNICATIVO “ALLARGATO”
Mentre in passato l’obbligo comunicativo riguardava solo gli interventi di risparmio energetico da quest’anno lo stesso è stato “allargato” alle ristrutturazioni immobiliari in genere. Come indicato in un precedente intervento, infatti, l’art. 1 c. 3 lett. b) n. 4 L. 205/17 ha aggiunto nell’art. 16 DL 63/13 il comma 2 bis secondo cui “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”. L’obbligo di comunicazione all’ENEA, quindi, è stato non solo confermato ma “rafforzato” con l’ampliamento degli interventi soggetti ad obblighi comunicativi.
LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE
Una questione annosa ha riguardato le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione all’ENEA dei dati previsti dalla norma, questione legata soprattutto al fatto che la stessa norma non prevede una precisa conseguenza in termini sanzionatori. A fronte di questa “vacatio legis” la FAQ n. 70 del 2013 dall’ENEA e la CM 7/E del 2017 dall’Agenzia delle entrate hanno individuato, quale conseguenza della mancata comunicazione, una decadenza dal beneficio fiscale. In effetti, operativamente parlando, l’ENEA ha escluso la possibilità di godere del beneficio mentre l’Agenzia delle entrate l’ha più spesso interpreta come un “declassamento” del beneficio fiscale che veniva non più riconosciuto pari al 65% della spessa ma al “solo” 50% equiparando l’intervento ad una “semplice ristrutturazione edilizia”. Il fatto che la comunicazione all’ENEA fosse considerato dall’Agenzia un elemento essenziale, comunque, era indirettamente deducibile dall’inclusione della stessa fra gli inadempimenti sanabili attraverso la “remissione in bonis” (prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97) necessaria per il pieno godimento del beneficio.
Come evidenziato in altri interventi, la magistratura invece aveva assunto una posizione divergente (diametralmente opposta) riconoscendo sempre il vantaggio fiscale anche in caso di omessa comunicazione all’ENEA, atto che veniva qualificato come formale e non sostanziale ossia non sufficientemente grave da far decadere dal beneficio.
LA DEFINITIVA PRESA SI POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la risoluzione 46/E del 18/04/2019 l’Agenzia delle entrate ha finalmente preso una posizione definitiva e coerente con la legge e con la giurisprudenza più recente riconoscendo che “…per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione [all’ENEA ndr] delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2003, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento… in particolare, l’art. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998, reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dal citato art. 16, comma 2-bis del decreto legge n. 63 del 2013. Come già precisato, inoltre, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dal predetto art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013. In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2-bis del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.”.
CONCLUSIONI
L’Agenzia delle entrate finalmente si conforma all’interpretazione letterale della norma e della Magistratura stabilendo il perdurare delle agevolazioni fiscali previste e qualificando definitivamente la comunicazione all’ENEA come un obbligo formale (interpretazione da sempre sposta dal sottoscritto) nonostante ciò il consiglio rimane sempre quello di rispettare tutti gli adempimenti previsti.