Il mancato invio della copia dell’attestato di certificazione energetica ovvero della copia dell’attestato di qualificazione energetica all’Agenzia delle entrate e all’Enea non pregiudica la detrazione per la “riqualificazione energetica”.
La posizione assunta dalle Commissioni Tributarie milanesi è differente da quella individuata nella FAQ n. 70 del 2013 dall’ENEA e nella CM 7/E del 2017 dall’Agenzia delle entrate, che indicano la decadenza dal beneficio. In effetti, però, l’Agenzia delle entrate solitamente “riduce” la detrazione dal 65% a 50%, equiparandola ad una “semplice” manutenzione straordinaria ma in ogni caso la riconosce.
Confermando la posizione già espressa dalla CTR di Milano con la sentenza n. 853/15, invece, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 5287/17 ha nuovamente confermato che “la decadenza dal beneficio della detrazione deve essere espressamente prevista dalla legge e che l’invio della documentazione all’ENEA non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna decadenza, ma può venire solo applicata una sanzione in misura fissa, così come prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie”.
Il mancato invio della comunicazione nei termini (90 giorni dalla chiusura dei lavori), quindi, rappresenterebbe un mero errore formale, sanzionabile con un 258,23 euro e senza altri effetti.
Si noti che lo stesso ENEA nella citata FAQ n. 70 parla di benefici fiscali “…subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti…” ossia qualifica la comunicazione a “mera formalità”.