Prima di riprendere la disamina degli interventi immobiliari o, meglio, sugli immobili che permettono di godere della detrazione al 110%, introdotta col precedente intervento cui si rimanda per approfondimenti, rammentiamo che in detta sede si è affrontato il rapporto fra interventi di riqualificazione energetica e superbonus (commi 1-3).
Ciò detto si rammenta che la norma che ha stabilito la maggior detrazione del 110% delle spese su immobili sostenute su alcune particolari tipologie di interventi realizzati nel periodo che va dallo 01/07/2020 al 31/12/2021, è l’art. 119 DL 34/2020.
COME SI PUO’ OTTENERE LA DETRAZIONE
PER AVERE LA DETRAZIONE AL 110% E’ NECESSARIO CHE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE (antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine di ricarica di auto elettriche) SIANO FATTI CONGIUNTAMENTE AD UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art. 119 comma 2 ultimo capoverso), meglio indicati nel precedente intervento in materia.
QUALI INTERVENTI PERMETTONO DI OTTENERE LA DETRAZIONE AL 110%
La possibilità di ottenere una detrazione maggiorata, ossia del 110% della spesa sostenuta, è legata alla realizzazione dei seguenti interventi qui sotto riportati con almeno uno di efficientamento energetico.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER DETRAZIONE AL 110%
Si tratta, brevemente, degli interventi previsti dall’art. 119 comma 1 lettere a, b, c, cioè
- la realizzazione di un’isolamento termico dell’involucro dell’edificio;
- la sostituzione sulle parti comuni degli edifici degli impianti di climatizzazione esistenti con di riscaldamento e raffreddamento contralizzati;
- la sostituzione sugli edifici unifamiliari degli impianti di climatizzazione esistenti con di riscaldamento e raffreddamento contralizzati;
Come già detto, in base all’art. 119 comma 2 ultimo periodo, l’aliquota del 110% “…si applica tutti gli altri interventi di efficientamento energetico [di cui meglio qui sotto] a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi…” di riqualificazione energetica come nel breve elenco sopra esposto.
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DETRAZIONE AL 110%
ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
Si tratta degli interventi previsti dall’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, che permettono di beneficiare del “SISMABONUS“.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
Si tratta degli interventi previsti dall’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% e riepilogati nel precedente intervento.
INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE
Si tratta degli interventi previsti dall’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% e riepilogati nel precedente intervento.
CONDIZIONI NECESSARIE PER L’OTTINIMETTO DELLA MAGGIOR DETRAZIONE
In base all’art. 119 comma 3 la semplice realizzazione di interventi migliorativi della struttura dell’immobile non è sufficiente per godere del 110%, ma è necessario che si avveri una delle seguenti condizioni:
- si deve registrare un miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio;
- oppure si deve realizzare il conseguimento di una classe energetica più alta rispetto a quella antecedente agli interventi In questo caso è necessario dimostrare l’avveramento della condizione tramite un nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica).
DETRAZIONE, CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO
L’articolo 119 comma 1 DL 34/20 prevede, quale regola generale, che gli interventi indicati permettono una detrazione (110% dalle spese sostenute dal proprietario dell’immobile) utilizzabile 5 annuali a riduzione delle imposte.
In base all’art. 121 DL 34/20, però, i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi sopra indicati possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per delle metodologie alternative ossia
LO SCONTO IN FATTURA
Tale opzione comporta un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante (110% spese) che viene usato quale mezzo di pagamento nei confronti del fornitore d’opera che ha effettuato gli interventi. Il fornitore d’opera, poi, ha facoltà di effettuare una successiva cessione del credito acquistato in pagamento ad altri soggetti tra cui gli istituti di credito e altri intermediari finanziari o di utilizzarlo direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE
In questo caso l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario (ossia chi acquista il credito) che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Va sottolineato che, ad oggi, ancora non ci sono indicazioni operative su come si potrà effettuare la cessione e neppure si conosce la lista di soggetti a cui cederla né, tantomeno, i costi di cessione.
VISTO DI CONFORMITA’ E SOGGETTI ABILITATI A RILASCIARLO
Nel caso si voglia esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il tecnico che si incaricherà della redazione e firma del visto dovrà sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa e sarà civilmente e penalmente responsabile in caso si attestazioni errate o mendaci.
Naturalmente il DL in oggetto dovrà essere anzitutto convertito in legge e quindi potrà subire modifiche, poi le modalità operative saranno oggetto di circolari ministeriali esplicative e precisazioni dai vari uffici della Pubblica amministrazione.