La detraibilità delle spese mediche 2020 e degli altri oneri previsti dall’art. 15 del TUIR (DPR 917/86) e dalle altre norme in materia di “detrazioni al 19%” da quest’anno sarà possibile solo con pagamenti tracciabili.
In altri termini sarà vietato l’uso del contante per poter ottenere un risparmio fiscale.
COSA CAMBIA PER LE DETRAZIONI
La legge di bilancio 2020 varata dal governo interviene sulla detraibilità delle spese mediche non modificando la tipologia di prestazioni che concorrono in dichiarazione dei rediti alla detraibilità dei costi sostenuti ma sulle sulle modalità di pagamento che rendono le spese detraibili.
Nella lotta velleitaria ed inefficace ai pagamenti “in nero” il Governo ha previsto di non riconoscere il recupero fiscale a tutti quei soggetti che pagheranno le prestazioni mediche ricevute in contanti.
Dal primo gennaio scorso, quindi, serve necessariamente che il pagamento avvenga mediante carte di credito o di debito, bancomat, bonifici bancari o postali, assegni o, per chi non potesse meglio e trovasse una controparte disponibile, cambiali, pagherò etc..
Si sottolinea che il pagamento in contanti rimane in ogni caso possibile e non comporta sanzioni di alcun tipo, l’unica conseguenza è che le spese non saranno fiscalmente detraibili.
QUALI PRESTAZIONI DOVRANNO ESSERE PAGATE CON MEZZI TRACCIABILI
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15 del TUIR ma anche quelle previste da altre disposizioni normative.
Proponendo un elenco che eccede l’oggetto della presente trattazzione, si evidenziano spese quali, ad esempio,
– le spese mediche
– le spese dentistiche
– le spese per fisioterapisti, massoterapisti, osteopata, agopuntore, etc.
– le spese veterinarie
– gli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima casa
– le intermediazioni immobiliari per l’acquisto della prima casa
– le spese funebri
– le spese relative alla frequenza di scuole e università
– le assicurazioni rischio morte
– le erogazioni liberali
– l’iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi in generale
– gli affitti degli studenti universitari
– i compensi agli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
ECCEZIONI ALLA REGOLA
Il testo normativo individua due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, per cui l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per:
– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
– le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
NON TUTTI HANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE
La legge di bilancio 2020, all’art. 1 comma 629, ha previsto la limitazione della detrazione, indipendentemente dal pagamento con mezzi tracciabili, anche per i soggetti percettori di redditi elevati; è stato previsto infatti che se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR spettano “….per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…”.
CONCLUSIONI
Si ritiene che lo scopo del legislatore sia velleitario visto che, come accaduto per tante altre norme introdotte in passato, sarà sicuramente un’ottima leva per incrementare i pagamenti non documentati (in nero) e miope nel senso che rappresenterà un ostacolo per le persone più anziane che sono solitamente sprovviste di mezzi quali blocchetti di assegni, carte bancomat o di credito/debito.