Un’indennità di 600 euro, come ben noto, è stata riconosciuta dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) ad alcune categorie di soggetti esercenti attività lavorative in forma autonoma nonché ai lavoratori subordinati e parasubordinati; essa è non imponibile ai fini dei redditi.
STORIA DELL’INDENNITA’ DI 600 EURO
In prima battuta sembrava che detta indennità fosse “una tantum” ma il Governo ha modificato il testo di legge indicando che è riconosciuta “per il solo mese di maggio” e, poi, ha precisato nuovamente e verbalmente, che potrebbe essere riconosciuta anche per ulteriori periodi se la situazione non dovesse migliorare.
MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’INDENNITA’ DI 600 EURO
Sempre in tema di prime indicazioni e successive smentite inizialmente sembrava che si potesse accedere all’agevolazione partecipando ad un “click day” mentre in realtà, come precisato dal messaggio INPS n. 1288 pubblicato il 20 marzo scorso, si parteciperà presentando un’apposita domanda telematica tramite il sito INPS.
Ad oggi la procedura telematica ancora non è disponibile ma sarà predisposta e resa fruibile entro la fine del mese di marzo. In ogni caso a breve verrà pubblicata, sempre a cura dell’INPS, un’apposita circolare esplicativa delle procedure operative.
CHI SONO I BENEFICIARI
I beneficiari dell’agevolazione saranno:
– i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sono ricompresi anche i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo;
– i lavoratori autonomi iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria INPS. In tema, come precisato dal citato messaggio n. 1288, sono compresi gli artigiani ed i commercianti, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni. Anche in questo caso la condizione necessaria è che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
– i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, sempre non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;
– gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
– i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
Riguarda invece i collaboratori sportivi è stato precisato che la loro competenza esula da quella dell’INPS per cui le cui risorse (50 milioni di euro) sono state attribuite in gestione alla società Sport e Salute spa che provvederà all’istruzione delle domande, all’erogazione delle somme e al monitoraggio dei fondi stanziati.
Si fa rilavare che tra i professionisti che beneficeranno di questa indennità NON ci sono gli agenti di commercio che, come indicato dalle faq del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) nella sottosezione “lavoro” non hanno diritto ai 600,00 euro erogati dall’INPS in quanto iscritti anche una cassa privata (ENASARCO).
Si attende la pubblicazione della circolare esplicativa INPS per poter fornire ulteriori informazioni.
LA SPERANZA E’ L’ULTIMA A MORIRE ANCHE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria (avvocati, medici, ingegneri, commercialisti, etc.), vi sarebbe però la volontà del Governo (???) di estendere la misura di sostegno anche a tale categoria di autonomi, con un reddito contenuto entro determinati limiti.