Il Governo giovedì scorso ha varato il cosiddetto “Decreto crescita” che fra le altre novità introduce una nuova MINI IRES operativa dal 2019.
La norma in questione va a sostituire quella introdotta dalla L. 145/18 (legge di bilancio 2018) commi 28-34 che in effetti si presentava molto macchinosa e con scarsi effetti in termini di risparmio di imposta.
QUALE E’ IL RISPARMIO FISCALE PREVISTO DALLA NUOVA NORMA
La nuova norma prevede che l’aliquota di imposta IRES (24%), al ricorrere di determinate condizioni, è ridotta di una quota crescete nei futuri periodi di imposta e specificamente dall’1,5% del 2019 fino al 4% del 2022. In soldoni l’aliquota IRES del 2019 potrà scendere dal 22,5% nel 2019 (24%-1,5%) fino al 20% (24%-4%) nel 2022.
QUALI SONO LE CONDIZONI PER POTER APPLICARE LA NUOVA NORMA
La norma prevede il verificarsi di due differenti condizioni per poter beneficiare della riduzione dell’imposta IRES ossia
– gli utili di esercizio devono esser accantonati a riserva. Va sottolineato che rilevano gli accantonamenti a riserva realizzati con gli utili maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Si evidenzia che non rilevano ai fini dell’agevolazione gli accantonamenti a riserve “non disponibili” quali quelli derivanti da rivalutazioni di beni d’azienda;
– il patrimonio netto deve subire un incremento.
ESEMPLIFICAZIONE
Volendo esemplificare ed assumendo come primo elemento di riferimento l’utile del 2018 che, per semplicità espositiva, verrà quantificato pari a 100 ed ipotizzando che lo stesso sia stato interamente accantonato a riserva libera, avremo che nel 2019 l’incremento del patrimonio netto è pari a 100 e questo valore rappresenterà il tetto massimo dell’utile 2019 su cui applicare l’aliquota ridotta del 22,5% (24%-1,5%). In caso di utile 2019 pari a 150, quindi, 100 sconterà l’aliquota dal 22,5% mentre 50 sconterà l’aliquota ordinaria del 24%. Nel caso contrario di utile 2019 inferiore a 100, per esempio 80, l’eccedenza non utilizzata e pari a 20 (100-80) verrà riportata al nuovo esercizio.
NOTE
Evidenziano diversi giornali che la nuova norma ricorda nell’impostazione l’abrogata ACE, che a sua volta ricordava la DIT (dual income tax) introdotta da Visco nel lontano 1997, tuttavia a differenza delle precedenti norme agevolative citate in questo caso non rilevano i versamenti in conto aumento del patrimonio netto da parte dei soci, in questo caso infatti rilevano solo gli incrementi del patrimonio netto rispetto a quello al 31/12/17 (ossia al patrimonio netto risultante dal bilancio al 31/12/18 senza considerare l’utile maturato nell’anno).
Naturalmente la norma in fase di conversione in legge potrà essere modificata (in meglio o in peggio) o stravolta e cambiata in qualcos’altro che ci stupirà.