Secondo la CtR del Lazio, sentenza 1416/19, le cartelle di pagamento non impugnate relative ad Iva, Irap e ritenute alla fonte, si prescrivono in cinque anni che decorrono dalla notifica della cartella e l’eventuale richiesta di rateizzazione non rappresenta né riconoscimento del debito né atto interruttivo della prescrizione pertanto per i debiti erariali il termine di prescrizione è breve.
LA CAUSA ALLA BASE DELLA SENTENZA
Oggetto della causa era un ricorso presentato da una s.a.s. (società in accomandita semplice) contro una richiesta di pagamento relativa a una serie di cartelle esattoriali per ruoli su Iva, Irap e ritenute alla fonte. La s.a.s. si opponeva eccependone la prescrizione.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
La C.t.P. (Commissione tributaria provinciale) di Roma riteneva prescritte le cartelle in quanto tra il periodo di notifica delle stesse e l’intimazione di pagamento, non erano stati notificati atti interruttivi mentre l’Agenzia delle entrate riscossione, di parere diverso, impugnava la sentenza.
Il principale motivo di appello dell’Agenzia riscossione era che per i tributi iscritti a ruolo, riguardanti Iva Irap e ritenute alla fonte, il termine di prescrizione fosse decennale in ogni caso riteneva che la prescrizione fosse interrotta dal fatto che la s.a.s. aveva usufruito del pagamento rateale avendo richiesto il pagamento frazionato del debito.
LA SENTENZA DI SECONDO GRADO
La Commissione tributaria regionale del Lazio, tuttavia, ha confermato la sentenza dei giudici provinciali annullando la pretesa erariale ed evidenziando come nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/16 i giudici supremi non abbiano previsto quale causa di interruzione della prescrizione la rateazione della cartella di ruolo in quanto sia la cartella sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell’erario, sono atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. In altri termini gli atti amministrativi hanno “minor dignità” di una sentenza passata in giudicato per cui si prescrivono nel termine ordinario di cinque anni dalla loro notifica e non dieci.
Da sottolineare che il collegio regionale, allineandosi all’ordinanza n. 18/18 della Cassazione, ha ribadito che l’istanza di rateizzazione richiesta all’Agenzia riscossione, concessa tra la data di notifica delle cartelle e l’intimazione di pagamento, non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione.
IN SINTESI
“… il termine di prescrizione per i tributi richiesti IVA – IRAP e ritenute alla fonte è quinquennale da computare tra la notifica di ciascuna cartella e la notifica dell’intimazione …” ossia se la cartella di ruolo viene notificata il 16/02/2013 e la notifica dell’intimazione di pagamento viene inviata il 28/05/2019 senza altre richieste effettuate precedentemente il credito si considera ormai prescritto ed il pagamento non è più dovuto.