Nel corso di un videoforum tenutosi il 15 gennaio scorso, l’Agenzia delle entrate ha rammentato che per quanto riguarda le regole generali di emissione delle fatture la data di emissione della fattura elettronica coincide con il momento di effettuazione dell’operazione mentre la data di fatturazione segue sostanzialmente le già esistenti.
DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE E DATA EMISSIONE FATTURA “A REGIME”
Nella fattura elettronica trasmessa (file XML), dunque, la data di emissione (data fattura) è quella in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA ai sensi dell‘art. 6 DPR 633/72 (in caso di cessioni di merci generalmente alla data di spedizione/consegna delle stesse, per i professionisti alla data del incasso del corrispettivo), mentre quella di spedizione è quella individuata dell’art. 21 del DPR 633/72 (operativo dallo 01/07/19) il quale prevede:
- in caso di fattura immediata entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
- in caso si emissione di fattura differita (ossia della fattura che riepiloga più cessioni avvenute allo stesso cliente, nello stesso mese, dettagliate dai relativi documenti di trasporto) entro il 15 del mese successivo.
PRIMO SEMESTRE DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
Al fine di concedere un periodo di apprendimento delle nuove metodologie di invio delle fatture elettroniche e dei mezzi informatici necessari, per tutto il primo semestre 2019 si beneficerà della disapplicazione delle sanzioni se la spedizione verrà effettuata entro il termine della liquidazione dell’IVA (16 del mese successivo per i “mensili”, 16 del secondo mese successivo per i “trimestrali”).
Riassumendo dunque
- la data da indicare in fattura deve essere quella di spedizione/consegna della merce o di incasso dei corrispettivi;
- la fattura fino al 30/06/19 deve essere inviata entro il 15 del mese successivo (mensili) o il 15 del secondo mese successivo (trimestrali) indipendentemente dal fatto che si tratti di una fattura immediata o differita;
- dallo 01/07/19 in caso di fattura immediata entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione o entro il 15 del mese successivo in caso di fattura differita.