Dal prossimo gennaio per l’acquisto di carburante per autotrazione (benzina e gasolio) da parte delle imprese e dei professionisti cambieranno le modalità di certificazione dell’operazione infatti, “pensionata” la scheda carburante, la prova dell’acquisto sarà rappresentata dalla fattura elettronica ricevuta.
A parte la novità della scheda carburante per il resto rimane invariato quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 73203/18 secondo cui l’Iva sull’acquisto si intende detraibile ed il costo sostenuto deducibile solo se il pagamento viene realizzato con mezzi tracciabili (bancomat, carta di credito, carta di debito, bonifico, etc.).
Riassumendo, dal 2019:
- la prova dell’acquisto dei carburanti per autotrazione sarà rappresentata dalla fattura elettronica ricevuta;
- il costo sostenuto e la relativa iva saranno rispettivamente deducibile e detraibile solo se i pagamenti avverranno con mezzi tracciabili.
Si segnala che i “soggetti forfettari”, benchè non interessati dalla quantificazione dei costi per determinare il reddito, torna utile ricevere le fatture di acquisto dei carburanti.