A differenza di quanto indicato in un precedente intervento in tema di credito di imposta per i canoni relativi alle locazioni delle imprese la cui attività è stata colpita dagli effetti del Corona virus (DL 18/20), il nuovo DL 34/20 ha apportato rilevanti modifiche operative in merito sia ai soggetti beneficiari che alla tipologia di immobili che permettono di accedere all’agevolazione. Si sottolinea che la nuova norma non ha né cancellato né modificato la vecchia ma ha previsto nuove modalità e nuovi termini.
SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO AL CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI
Il vecchio art. 65 DL 18/20 indicava come beneficiari del credito gli esercenti attività di impresa, escludendo però i professionisti oltre che le attività giudicate dal Governo “essenziali” e quindi non obbligate alla chiusura; il nuovo art. 28 DL 34/20, invece, prevede che il credito spetti “…ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente…”, in altre parole con la nuova norma ne hanno diritto tutti i soggetti economici, enti non commerciali inclusi, che nell’anno 2019 hanno conseguito ricavi inferiori a 5.000.000 di euro.
CANONI CHE DANNO DIRITTO AL CREDITO DI IMPOSTA
Mentre l’art. 65 DL 18/20 faceva riferimento agli affitti del mese di marzo 2020 per la conduzione dei soli immobili di categoria C/1 (come confermato anche dalla RM 13/E del 20/03/20) il citato art. 28 DL 34/20, al comma 1, indica quale oggetto del credito “…l’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo…” al comma 2, poi, precisa che “…il credito di imposta [spetta anche] in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo…”.
Riassumendo il credito spetta
- a chi svolge attività di impresa, arte e professione
- agli enti non commerciali
- a chi conduce in affitto un’azienda comprensiva di immobile
- alle strutture alberghiere e agrituristiche (indipendentemente dai ricavi 2019).
IMMOBILI CHE DANNO DIRITTO AL CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI
La norma in oggetto non fa riferimento ad alcuna precisa tipologia di immobile quale ad esempio il C/1 previsto dal vecchio DL, ma, come sopra riportato, si riferisce a “…immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività…”, per cui ogni immobile in cui si svolge l’attività permette di beneficiare dell’agevolazione.
Va però sottolineato che l’affitto di un immobile inutilizzato ai fini aziendali non dà diritto al bonus.
MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA
Mentre il vecchio DL 18/20 prevedeva un credito di imposta pari al 60% del canone pagato nel mese di marzo 2020, il comma 5 dell’art. 28 DL 34/20 lascia immutata l’entità del credito, che è sempre pari al 60% (30% nel caso di affitto d’azienda) del canone pagato, però introduce una nuova condizione che deve verificarsi in ogni mese ossia a marzo, aprile e maggio. Tale condizione è che il fatturato/scontrinato del mese 2020 sia inferiore di almeno il 50% al fatturato/scontrinato del medesimo mese dell’anno precedente.
Il diritto al credito, quindi, va verificato per ogni singolo mese per cui l’agevolazione massima è di tre mensilità ma potrebbe essere anche pari a zero o a uno o due.
Volendo fare un esempio, se lo scontrinato di marzo e aprile 2019 è stato di 100 per ogni mese, e lo scontrinato di marzo 2020 è stato 30 mentre quello di aprile 2020 è stato 60, si avrà diritto al bonus per marzo 2020 (30 inferiore al 50% di 100) e non per aprile 2020 (60 superiore al 50% di 100).
Si evidenzia che nel caso di strutture alberghiere o agrituristiche il credito spetta in ogni caso.
DIVIETO DI CUMULO
Dato che per il credito di imposta relativo al mese di marzo il contribuente può scegliere fra quanto previsto dal DL 18/20 o dal DL 34/20 e che nel primo caso non ci sono limiti di riduzione del fatturato, si può utilizzare il 60% dell’importo pagato a marzo anche se il fatturato/scontrinato è diminuito di meno del 50% e si può utilizzare l’altro DL per i due mesi successivi.
L’unica cosa da ricordarsi è di non usare 2 volte il credito di imposta del mese di marzo.
UTILIZZO O CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito di imposta maturato, pari al 60% del canone di locazione immobiliare o al 30% del canone di locazione d’azienda, potrà essere utilizzato in compensazione in F24 con altri debiti tributari o, grazie all’art. 122 DL 34/00, essere ceduto in tutto in parte ad un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari (per un approfondimento verificare l’apposita sottosezione di altro articolo).
DA QUANDO E’ UTILIZZABILE IL CREDITO
Ad oggi ancora non sono state rese note le modalità e gli adempimenti necessari per poter cedere il credito a terzi. L’utilizzo in compensazione, invece, è libero.