Il D.L. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, ha introdotto un’agevolazione specifica per le aziende che svolgono la propria attività in un’unità immobiliare acquisita in locazione ossia un credito di imposta sul canone di locazione.
L’art. 65 comma 1 del decreto in oggetto ha stabilito che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1…”.
CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE
Come ben chiaro dalla norma sopra riportata, possono beneficiare dell’agevolazione solo i soggetti che esercitano un’attività di impresa, ne consegue che restano esclusi tutti i “liberi professionisti”.
Da sottolineare ancora che beneficiano dell’agevolazione le imprese che sono state obbligate alla sospensione dell’attività e chiusura temporanea dalla stessa per espressa disposizione di legge (DPCM 22/03/2020 allegati 1 e 2) ossia bar, ristorati, parrucchieri, barbieri, estetiste, attività di vendita di abbigliamento, etc..
PER COSA SI PUO’ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE
Da un punto di vista “oggettivo”, la norma è chiara nell’indicare le locazioni dei soli immobili con categoria catastale C/1 ossia un negozio o una bottega. Da sottolineare che non ci sono limiti dimensionali ossia di metratura dell’immobile locato.
VALORE DELL’AGEVOLAZIONE
La norma individua quale beneficio un credito di imposta, utilizzabile in compensazione mediante modello F24, del valore pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020. Alcuni giornali hanno sottolineato come il credito sembri spettare indipendentemente dal fatto che il canone di locazione in questione venga pagato o meno tuttavia tale interpretazione appare in contrasto con la “relazione tecnica” che accompagna il decreto in cui si parla esplicitamente di “spese sostenute” e di “pagamento del canone”. L’Agenzia delle entrate con la CM 8/E dello 03/04/20, al punto 3.1, specifica invece che “Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.” In altri termini, l’Agenzia seguendo quanto indicato nella citata relazione tecnica ed al fine di riconoscere il diritto del proprietario dell’immobile locato all’incasso della pigione, ha specificato che il credito di imposta verrà riconosciuto solo a seguito dell’avvenuto pagamento della mensilità.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
In base all’art. 65 comma 2 il credito di imposta “è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione” con altri debiti tributari o contributivi o assicurativi (INAIL). La norma non indica il momento da cui il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ma fin da subito si è presunto che lo fosse dal mese di aprile o, data la temporanea sospensione dei pagamenti tributari per alcuni soggetti (fatturato 2019 non superiore ad euro 2.000.000), dal momento della loro ripresa. La RM n. 13/E del 20/03/2020, invece, oltre ad indicare quale codice tributo da utilizzare in compensazione il n. 6914, indica quale decorrenza di utilizzo il 25/03/2020.
RIASSUMENDO
Possono beneficiare dell’agevolazione le sole imprese e l’immobile locato, oggetto di agevolazione, deve essere di categoria catastale C/1 (come confermato dalla CM 8/E sopra indicata) ossia un negozio o una bottega (gli immobili con categoria catastale diversa NON sono agevolabili) e l’agevolazione è relativa al canone di locazione del mese di marzo 2020.
Per godere del credito di imposta il canone di locazione del mese di marzo deve essere pagato.
L’attività esercitata nell’immobile deve essere stata interrotta per espressa previsione di legge.
Visto che, presumibilmente, la chiusura delle attività si protrarrà ben oltre il mese di marzo molto probabilmente l’agevolazione verrà prolungata.