In merito alla tassazione dell’attività prodotta all’Estero da un libero professionista residente in Italia la stessa è influenzata dall’art. 165 del TUIR rubricato crediti di imposta per i redditi prodotti all’Estero. Oggetto del prevsente intervento sono i solo redditi IRPEF ossia i redditi sulle persone fisiche, non si tratterà quindi nè la questione della tassazione IRAP (generalmente non douta dai professionisti) né dell’IVA.
In base a quanto previsto al comma 1 di detto articolo “Se alla formazione del reddito complessivo [art. 8 TUIR ndr] concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione” in altri termini le tasse pagate a titolo definitivo in un paese estero vanno a ridurre quelle maturate in Italia sul reddito totale prodotto.
CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE NORMA
Per poter godere dell’utilizzo dei crediti di imposta prodotti all’Estero (tasse ivi pagate) è necessario anzitutto risiedere in Italia e avere un reddito complessivo da assoggettare a tassazione nazionale. In base all’art. 8 del TUIR, rubricato “determinazione del reddito complessivo”, il reddito complessivo è determinato “sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo” quindi i redditi fondiari, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di impresa, i redditi di lavoro autonomo, etc..
Esemplificando: se ho un reddito da lavoro autonomo di 20.000 euro annui netti (di cui 5.000 prodotti all’Estero con imposte ivi pagate a titolo definitivo per 1.000 euro) e un reddito fondiario da locazione di un immobile di proprietà di 6.000 euro annui il mio reddito complessivo da assoggettare a tassazione sarà pari a 26.000 euro.
Altra condizione, naturalmente, è l’aver prodotto un reddito all’Estero, ivi oggetto di tassazione a titolo definitivo.
Esemplificando: eseguo una prestazione professionale a San Marino che è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta del 20%.
DISTINZIONE FRA TASSAZIONE ORDINARIA E TASSAZIONE SOSTITUTIVA
A questo punto è necessario rammentare che i redditi, in base alla normativa vigente, possono essere assoggettati a tassazione ordinaria o possono essere assoggettati ad una tassazione sostitutiva.
Il regime “naturale” di tassazione è quello ordinario con imposta graduale tuttavia, per per propria scelta (opzione), si può decidere di assoggettare ad imposta sostitutiva alcune categorie di redditi: i professionisti/imprese possono scegliere il “regime forfettario” e le persone fisiche che locano immobili (redditi fondiari) possono optare per la “cedolare secca”; si rammenta che da quest’anno chi percepisce redditi da capital gains è assoggettato ad imposta sostitutiva del 26%.
La peculiarità della tassazione sostitutiva è rappresentata dal fatto che tali redditi non entrano a far parte del reddito complessivo e sono singolarmente tassati tramite un’imposta forfettaria “secca” ossia non progressiva.
Tornando all’esempio di prima: ho un reddito da lavoro autonomo di 20.000 euro annui netti (di cui 5.000 prodotti all’Estero con imposte ivi pagate a titolo definitivo per 1.000 euro) e un reddito fondiario da locazione di un immobile di proprietà da 6.000 euro annui. Il mio reddito complessivo da assoggettare a tassazione sarà:
TASSAZIONE ORDINARIA
Non applico alcun regime sostitutivo per cui l’intero reddito, pari a 26.000 euro, è assoggettato a tassazione ordinaria progressiva (artt. 8 e seguenti TUIR).
TASSAZIONE FORFETTARIA
Applico il regime forfettario sui redditi professionali (20.000 euro) e la cedolare secca sulla locazione immobiliare per cui il reddito da assoggettare a tassazione ordinaria è pari a zero.
A CHI SI APPLICANO I CREDITI DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
In base all’art. 165 del Tuir “alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero” bisogna quindi distinguere fra i redditi assoggettati a tassazione ordinaria ed i redditi assoggettati a tassazione forfettaria (imposta sostitutiva) in quanto i primi danno diritto ad usufruire del credito poiché concorrono alla formazione del reddito complessivo mentre i secondi, in base all’art. 3 (rubricato “base imponibile”) c. 3 del Tuir (“…sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile … i redditi soggetti a imposta sostitutiva…”) non lo danno in quanto non partecipano al reddito complessivo.
Tornando nuovamente all’esempio precedente: ho un reddito da lavoro autonomo di 20.000 euro annui netti (di cui 5.000 prodotti all’Estero con imposte ivi pagate a titolo definitivo per 1.000 euro) e un reddito fondiario da locazione di un immobile di proprietà da 6.000 euro annui, il mio reddito complessivo da assoggettare a tassazione sarà
TASSAZIONE ORDINARIA
Su 26.000, al netto di deduzioni e detrazioni, maturo un’imposta lorda (comprensiva di addizionali varie) di 6.000 euro da cui posso detrarre i 1.000 euro di imposta forfettaria pagati all’Estero, per cui l’imposta da versare in Italia sarà pari ad euro 5.000=.
TASSAZIONE FORFETTARIA
Su 20.000 applico un’imposta forfettaria di euro 2.340 e non ho diritto a detrarre l’imposta versata all’Estero, su 6.000 applico un’imposta forfettaria (cedolare secca) di 1.260 euro, per cui maturo un debito fiscale di euro 3.600=.
Buondi DR. Ranieri,
io sarei prefettamente in linea con il suo pensiero, se non fosse che avendo usufruito della parte di esenzione pari ad €7500 permessa sui redditi da lavoro svizzeri, l’Agenzia sostiente che ho utilizzato un’agevolazione (che quindi considera nel reddito complessivo anche quello da cedolare) e che in base all’art. 165 comma 10 del Tuir, devo ricalcolare l’imposta estera considerando quale reddito complessivo, quello svizzero + quello da locazione assoggettato a cedolare secca (imposta sostitutiva).
Salve, mi scusi ma non ho capito. Lei ha un reddito prodotto in Svizzera e tassato li ma risiede in Italia e sempre in Italia ha locato un immobile con cedilare secca?
Salve riprendendo la risposta al suo quesito devo dire che è necessario anzitutto verificare la convenzione sulle doppie imposizioni nei rapporti fra stati ossia partendo dal punto di vista italiano se lei risiede in Italia ma produce un reddito all’estero solitamente la convenzione di cui sto parlando prevede la tassazione del reddito nel paese di lavoro e i ricalcolo dell’imposta nel paese di residenza dove la tassazione estera rappresenta un credito di imposta da utilizzare per ridurre o azzerare la tassazione in Italia. Il comma 10 citato non brilla di chiarezza, che cosale contesta l’agenzia entrate?