In merito alla tassazione dell’attività prodotta all’Estero da un libero professionista residente in Italia la stessa è influenzata dall’art. 165 del TUIR rubricato crediti di imposta per i redditi prodotti all’Estero. Oggetto del prevsente intervento sono i solo redditi IRPEF ossia i redditi sulle persone fisiche, non si tratterà quindi nè la questione della tassazione IRAP (generalmente non douta dai professionisti) né dell’IVA.
In base a quanto previsto al comma 1 di detto articolo “Se alla formazione del reddito complessivo [art. 8 TUIR ndr] concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione” in altri termini le tasse pagate a titolo definitivo in un paese estero vanno a ridurre quelle maturate in Italia sul reddito totale prodotto.
CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE NORMA
Per poter godere dell’utilizzo dei crediti di imposta prodotti all’Estero (tasse ivi pagate) è necessario anzitutto risiedere in Italia e avere un reddito complessivo da assoggettare a tassazione nazionale. In base all’art. 8 del TUIR, rubricato “determinazione del reddito complessivo”, il reddito complessivo è determinato “sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo” quindi i redditi fondiari, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di impresa, i redditi di lavoro autonomo, etc..
Esemplificando: se ho un reddito da lavoro autonomo di 20.000 euro annui netti (di cui 5.000 prodotti all’Estero con imposte ivi pagate a titolo definitivo per 1.000 euro) e un reddito fondiario da locazione di un immobile di proprietà di 6.000 euro annui il mio reddito complessivo da assoggettare a tassazione sarà pari a 26.000 euro.
Altra condizione, naturalmente, è l’aver prodotto un reddito all’Estero, ivi oggetto di tassazione a titolo definitivo.
Esemplificando: eseguo una prestazione professionale a San Marino che è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta del 20%.
DISTINZIONE FRA TASSAZIONE ORDINARIA E TASSAZIONE SOSTITUTIVA
A questo punto è necessario rammentare che i redditi, in base alla normativa vigente, possono essere assoggettati a tassazione ordinaria o possono essere assoggettati ad una tassazione sostitutiva.
Il regime “naturale” di tassazione è quello ordinario con imposta graduale tuttavia, per per propria scelta (opzione), si può decidere di assoggettare ad imposta sostitutiva alcune categorie di redditi: i professionisti/imprese possono scegliere il “regime forfettario” e le persone fisiche che locano immobili (redditi fondiari) possono optare per la “cedolare secca”; si rammenta che da quest’anno chi percepisce redditi da capital gains è assoggettato ad imposta sostitutiva del 26%.
La peculiarità della tassazione sostitutiva è rappresentata dal fatto che tali redditi non entrano a far parte del reddito complessivo e sono singolarmente tassati tramite un’imposta forfettaria “secca” ossia non progressiva.
Tornando all’esempio di prima: ho un reddito da lavoro autonomo di 20.000 euro annui netti (di cui 5.000 prodotti all’Estero con imposte ivi pagate a titolo definitivo per 1.000 euro) e un reddito fondiario da locazione di un immobile di proprietà da 6.000 euro annui. Il mio reddito complessivo da assoggettare a tassazione sarà:
TASSAZIONE ORDINARIA
Non applico alcun regime sostitutivo per cui l’intero reddito, pari a 26.000 euro, è assoggettato a tassazione ordinaria progressiva (artt. 8 e seguenti TUIR).
TASSAZIONE FORFETTARIA
Applico il regime forfettario sui redditi professionali (20.000 euro) e la cedolare secca sulla locazione immobiliare per cui il reddito da assoggettare a tassazione ordinaria è pari a zero.
A CHI SI APPLICANO I CREDITI DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO
In base all’art. 165 del Tuir “alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero” bisogna quindi distinguere fra i redditi assoggettati a tassazione ordinaria ed i redditi assoggettati a tassazione forfettaria (imposta sostitutiva) in quanto i primi danno diritto ad usufruire del credito poiché concorrono alla formazione del reddito complessivo mentre i secondi, in base all’art. 3 (rubricato “base imponibile”) c. 3 del Tuir (“…sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile … i redditi soggetti a imposta sostitutiva…”) non lo danno in quanto non partecipano al reddito complessivo.
Tornando nuovamente all’esempio precedente: ho un reddito da lavoro autonomo di 20.000 euro annui netti (di cui 5.000 prodotti all’Estero con imposte ivi pagate a titolo definitivo per 1.000 euro) e un reddito fondiario da locazione di un immobile di proprietà da 6.000 euro annui, il mio reddito complessivo da assoggettare a tassazione sarà
TASSAZIONE ORDINARIA
Su 26.000, al netto di deduzioni e detrazioni, maturo un’imposta lorda (comprensiva di addizionali varie) di 6.000 euro da cui posso detrarre i 1.000 euro di imposta forfettaria pagati all’Estero, per cui l’imposta da versare in Italia sarà pari ad euro 5.000=.
TASSAZIONE FORFETTARIA
Su 20.000 applico un’imposta forfettaria di euro 2.340 e non ho diritto a detrarre l’imposta versata all’Estero, su 6.000 applico un’imposta forfettaria (cedolare secca) di 1.260 euro, per cui maturo un debito fiscale di euro 3.600=.