Il contributo a fondo perduto è stato previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 (decreto rilancio) pubblicato in gazzetta ufficiale il 19 maggio scorso e, in base al comma 1, “è riconosciuto … a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva …”.
Il contributo è pari ad una percentuale del minor fatturato/scontrinato conseguito nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del medesimo mese nel 2019.
In base al primo capoverso della norma sembrerebbe che i beneficiari del contributo siano
- i titolari di reddito d’impresa;
- i lavoratori autonomi;
- i titolari di reddito agrario.
Nel presente contributo non si affronteranno le tematiche riguardanti i titolari di reddito agrario.
Da sottolineare che dà diritto al bonus l’avere il domicilio fiscale o la sede nei comuni colpiti dal sisma.
CHI E’ ESCLUSO DAL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Anche se è un po’ strano iniziare una trattazione che riguarda la spettanza di un bonus con i soggetti che non ne hanno diritto, si ritiene opportuno anzitutto precisare che quanto indicato nel comma 1 e sintetizzato nell’elenco sopra riportato, in effetti, non è corretto. Per espressa previsione del comma 2, infatti, “il contributo a fondo perduto … non spetta”
- ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della richiesta;
- agli enti pubblici;
- agli intermediari finanziari;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del DL 18/20 ossia ai soggetti iscritti alla gestione separa INPS ed ai lavoratori dello spettacolo;
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ossia i professionisti iscritti alle casse private (ingegneri, avvocati, architetti, etc.).
Quello che “stona” col primo capoverso del comma 1 è che la norma prima li include e poi al comma 2 esclude tutti i liberi professionisti siano essi iscritti alla gestione separata INPS che alle casse private, praticamente svuotando la categoria dei lavoratori autonomi.
CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI
La lettura negativa del comma 2 e quanto previsto al comma 1 permette di dire che possono accedere al contributo:
- le persone fisiche esercenti attività commerciale o artigianale, anche in forma di impresa familiare:
- le società in nome collettivo (snc) e quelle in accomandita semplice (sas), le società a responsabilità limitata, le società per azioni, etc., per finire con le società semplici.
Da notare che la norma non sembra escludere dal riconoscimento del bonus gli iscritti al regime forfettario e dei minimi.
CHI HA INIZIATO L’ATTIVITA’ NEL 2019
In base al comma 4 “…Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma [riduzione del fatturato/scontrinato ndr] ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019…” per cui spetta anche ai soggetti che avessero iniziato l’attività dopo aprile 2019 e che quindi non potessero quantificare la riduzione del fatturato/scontrinato. Si legge su alcuni giornali specializzati che potrebbero beneficiare del bonus anche i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020 ma la noma non disciplina la cosa in maniera esplicita, è quindi necessario attendere l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate.
REQUISITI
LIMITE DEI RICAVI
Anzitutto va individuato il primo requisito quantitativo per accedere al bonus ossia il limite massimo dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019 che non può superare i 5.000.000 di euro.
RIDUZIONE DEL FATTURATO/CORRISPETTIVI
In base al comma 4 dell’art. 25 “Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019…”
Il fatturato di aprile 2020, quindi, deve risultare inferiore di almeno due terzi rispetto a quello di aprile 2019. I criteri di calcolo del fatturato/scontrinato verranno probabilmente indicati nel decreto attuativo della norma.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
In base al comma 5 dell’art. 25 il contributo è pari al prodotto della diminuzione del fatturato/scontrinato 2020 rispetto al 2019 ed una percentuale legata ai ricavi/compensi del 2019 secondo le seguenti fasce:
- compensi/ricavi 2019 inferiori a 400.000 euro: 20%
- compensi/ricavi 2019 compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro: 15%
- compensi/ricavi 2019 compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro: 10%
Da sottolineare che il contributo, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche ed a 2.000 euro per le società.
Il contributo, come già avvenuto per il bonus di 600 euro, non avrà rilevanza fiscale.
LE TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza per la richiesta può essere presentata tra il 25 giugno ed il 24 agosto 2020 mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, come precisato al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate.
UN ESEMPIO PRATICO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Dati:
Ricavi/compensi 2019 pari a 350.000 euro
Fatturato di aprile 2020: 0 euro
Fatturato di aprile 2019: 20.000 euro
Differenza del fatturato (20.000 – 0) = 20.000 euro
Contributo a fondo perduto: 20.000 x 20% = 4.000 euro
PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’istanza per richiedere il contributo dovrà essere fatta telematicamente sulla base del provvedimento attuativo predisposto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contributo a fondo perduto verrà erogato direttamente dall’Agenzia stessa.