Il contributo a fondo perduto erogato dallo Stato, di cui si è già parlato in precedente intervento, può essere fonte di sanzioni in capo alle aziende che lo hanno richiesto pur non avendone i requisiti.
Data la situazione economica e finanziaria della maggior parte delle aziende una “iniezione di liquidità” da parte dello Stato è vista con grande entusiasmo da tutte le imprese e come sempre accede le poche volte in cui lo Stato “regala soldi” vi è una sorta di ansia ad accelerare i tempi di incasso delle somme previste tuttavia, data una norma come sempre non chiara e “solo” una circolare ministeriale esplicativa (CM 15/E del 13/06/20) che anch’essa presenta delle lacune, in sede di redazione della richiesta del fondo perduto ci si può trovare a compiere degli errori.
QUADRO SANZIONATORIO
Il quadro sanzionatorio, previsto dall’art. 25 DL 34/2020 che richiama l’art. 13 c. 5 del DLgs. 471/97 relativo ai crediti inesistenti indebitamente compensati, risulta essere particolarmente pesante, la sanzione prevista, infatti, va dal 100% al 200% della somma indebitamente richiesta.
Semplificando, chi richiede un’agevolazione che poi si rivela non dovuta in tutto o in parte è chiamato alla restituzione del contributo indebitamente riscosso ed al pagamento di una sanzione di un importo pari almeno al contributo stesso potenzialmente elevabile fino al doppio.
TEMPISTICHE ENTRO CUI PUO’ ESSERE CHIESTA LA RESTITUZIONE
Le somme derivanti dal recupero dei crediti inesistenti possono essere richieste entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di erogazione del credito stesso, e possono, in caso di mancato pagamento, essere iscritte nei ruoli straordinari.
Nel caso in esame, quindi, il Fisco avrà tempo fino al 31 dicembre 2028 per eseguire i controlli sulla corretta fruizione del contributo e quindi fino a tale data si potrà essere oggetto di verifica e si dovrà conservare la documentazione utilizzata a supporto della richiesta.
Da sottolineare che non è mai ammessa la definizione agevolata della sanzione ai sensi degli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97.
RETTIFICHE DELLA RICHIESTA
Va rammentato che chi avesse erroneamente presentato la richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto, per evitare le sanzioni può presentare una domanda di rinuncia tramite il medesimo modello utilizzato per la richiesta. In questo caso, secondo le istruzioni al modello, la rinuncia deve riguardare sempre il totale del contributo per cui, salvo eventuali futuri “chiarimenti”, si dovrà rinunciare all’istanza già presentata. Naturalmente, sempre secondo le istruzioni, è possibile inviare una nuova istanza anche se nel rispetto di specifiche tempistiche.
COSA DICE L’AGENZIA DELLE ENTRATE
La già citata circolare n. 15/20 precisa che se la rinuncia:
– è effettuata prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente, non si applicano sanzioni;
– è effettuata dopo che il contributo è stato accreditato sul conto corrente, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni (in questo caso è possibile applicare le riduzioni da ravvedimento operoso).
Come sempre attendiamo nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate in materia e, magari, una modifica migliorativa della norma da parte del Governo in un prossimo futuro.