0La cessione dei credito generato dai vari bonus edilizi dal 12 novembre scorso richiede la predisposizione di un apposito visto di conformità che, precedentemente, era previsto per il solo “Superbonus 110%”.
Il motivo di tale nuovo adempimento è l’idea del Governo (probabilmente reale) che tante delle richieste presentate evidenziano valori non reali ma “gonfiati” ossia sono sostanzialmente delle frodi finalizzate ad incassare (monetizzare) un credito non dovuto. Sulla scorta di ciò è stato predisposto dal Governo un decreto antifronde, il DL 157 dell’11.11.2021.
DI COSA STIAMO PARLANDO
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (11.11.21) del DL 157/2021 di cui sopra esso è diventato da subito operativo, estendendo così l’obbligo del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie (interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica).
Nello specifico l’art. 1 del DL 157/21 introduce una nuova disposizione secondo cui, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, nel limite dalla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, è necessario:
– che il contribuente richieda il visto di conformità (lett. a “…dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta…);
– che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 c. 13-bis del DL 34/2020 (lett. b “…l’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione…”).
In altre parole nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus, l’attestazione di congruità delle spese a cura di tecnici abilitati,
- NON è necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in 10 anni in dichiarazione dei redditi (nel caso dell’ecobonus e del superbonus 110%, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta);
- DIVIENE NECESSARIA se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
OPERATIVAMENTE PARLANDO CHE FARE PER LA CESSIONE DEL CREDITO CON VISTO
Anzitutto ricercare professionisti competenti, per il resto:
– l’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 312528 pubblicato ieri in serata, ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello naturalmente è stato predisposto sulla base delle modifiche introdotte dal più volte citato decreto legge;
– per l’attestazione di congruità (per tutte le opzioni, d’ora in poi) “…il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta… (DL 157/201 art. 1 c.1) e si dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del DM 06.08.20 “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, relativamente a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica.
Il 12 novembre scorso l’Agenzia ha comunicato una manutenzione straordinaria della piattaforma informatica, spiegando che «sono in corso i lavori» per l’adeguamento «alle nuove disposizioni normative» (provvedimento sopra indicato). Nel nuovo modello diventerà decisivo il quadro nel quale dovrà essere indicato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo del lavoro per il quale si effettua la comunicazione.
E CHI HA GIA’ CEDUTO IL CREDITO O OTTENUTO LO SCONTO IN FATTURA?
Dato che la norma è stata elaborata e tradotta in legge in tempi quasi record per il Governo italiano e naturalmente non contiene una disciplina transitoria speriamo anzitutto che vengano dati chiarimenti al più presto e nell’attesa sospendiamo l’esercizio dell’opzione di cessione del credito/sconto in fattura.
Visto che le leggi individuano obblighi da rispettare dal momento della loro pubblicazione in poi per tutte le opzioni esercitate e già comunicate telematicamente fino all’11 novembre non dovrebbe sussistere alcun obbligo di visto di conformità eccezion fatta per il bonus 110% che già da prima lo prevedeva.