La L.190/14 modificata dalla L. 145/18 prevede specifiche cause di esclusione dall’accesso al regime forfettario che ampliano quelle già esistenti o ne introducono di nuove e che sono fondamentalmente riassumibili nella partecipazioni in società e nell’esercizio dell’attività di impresa nei confronti di un ex datore di lavoro.
Limitandondoci nel presente intervento all’approfondimento di una sola causa di esclusione (partecipazioni in società), ricordiamo come SONO ESCLUSI DAL REGIME FORFETTARIO “gli esercenti di attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni”.
DUPLICE REQUISITO PER L’ESCLUSIONE
Mentre la semplice partecipazione ad una società di persone o a un’impresa familiare è di per se causa di esclusione (causa già nota in passato) per quanto rigiarda le SRL invece il nuovo requisito per l’esclusione è duplice:
a) detenere il controllo diretto o indiretto di una srl, situazione che potrebbe realizzarsi, per esempio, quando si possiede il 51% delle quote della società o quando se ne possiede solo 5% ma si è l’amministratore unico;
b) la srl di cui si possiedono le quote svolge attività riconducibili a quella che si intende svolgere con il regime forfettario, situazione che potrebbe realizzarsi, per esempio quando un ingegnere edile possiede le quote di un’immobiliare di costruzione.
L’Agenzia delle entrate, nel corso di forum ha precisato che la presenza di cause di esclusione va verificata nell’anno precedente a quello di ingresso nel regime.
QUANDO SCATTANO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO
Sulla scorta di quanto sopra, quidi, potremmo avere le seguenti cause di esclusione:
a) si possiede una partecipazione di controllo in una srl che svolge attività riconducibile a quella che si intende svolgere con il regime forfettario che non è stata dismessa nel precedente anno: NON si può aderire al regime
b) si possiede una partecipazione di controllo in una srl che svolge attività riconducibile a quella che si intende svolgere con il regime forfettario che E’ stata dismessa nel precedente anno: SI può aderire al regime
c) si possiede una partecipazione di controllo in una srl che NON svolge attività riconducibile a quella che si intende svolgere con il regime forfettario che non è stata dismessa nel precedente anno: SI può aderire al regime