La L.190/14 modificata dalla L. 145/18 prevede specifiche cause di esclusione dall’accesso al regime forfettario che ampliano quelle già esistenti o ne introducono di nuove e che sono fondamentalmente riassumibili nella partecipazioni in società e nell’esercizio dell’attività di impresa nei confronti di un ex datore di lavoro.
Rammentando che l’esclusione legata al possesso di quote societarie è già stata trattata (leggi l’approfondimento), nel presente intervento ci concentreremo sui rapporti coni datori e gli ex datori di lavoro.
SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME FORFETTARIO
Sono esclusi dal regime gli esercenti di attività di impresa arti o professioni la cui attività sia prevalentemente esercitata nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di di lavoro o vi erano stati rapporti lavorativi nei precedenti due anni ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ESISTENZA DELLA CAUSA
La verifica della causa di esclusione è molto semplice bisogna infatti accertare se l’attività sia prevalentemente svolta nei confronti del datore di lavoro/ex datore di lavoro o se sia svolta nei confronti di soggetti terzi. Questa verifica non è di carattere temporale ossia “la maggior parte del tempo lavoro per nuovi clienti” ma di carattere economico ossia basata sui compensi.
In altri termini termini se la maggioranza dei ricavi prodotti verranno dall’attività svolta per nuovi clienti e la quota minoritaria dal datore di lavoro/ex datore di lavoro allora non scatterà la clausola di esclusione e si potrà accedere al regime forfettario o, dal secondo anno in poi, restarci.
CHI DEVE EFFETTUARE LA VERIFICA
Sembrerebbe che la verifica della causa di esclusione dal regime forfettario vada fatta dai soggetti che hanno percepito “redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” ossia lavoratori dipendenti e “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e a progetto) oltre ai professionisti tirocinanti assunti.
In effetti la platea potrebbe essere molto ampia soprattutto se estesa ai soggetti che hanno prestato attività assimilata a quella lavorativa a favore di un futuro cliente. L’Agenzia delle entrate, ad oggi, ha solo specificato che i professionisti tirocinanti sono esclusi dalla verifica mentre nulla ha detto in merito ad altre categorie di soggetti. Sarà quindi necessario attendere un futuro pronunciamento per poter fugare i dubbi.