In merito al cosiddetto bonus verde 2019, la legge 145/18 (legge di Bilancio 2019) con l’art. 1 c. 68 ha prorogato anche per l’anno 2019 la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la sistemazione del verde di edifici abitativi, nel limite di euro 5.000,00 per ciascun unità immobiliare posseduta o detenuta, già prevista dalla L. 205/17 art. 1 c. 12.
IN COSA CONSISTE IL BONUS VERDE
La detrazione consiste in un risparmio di imposta pari al 36% dei costi sostenuti nell’anno 2019 e documentati, con un tetto massimo di spesa di euro 5.000,00 per unità immobiliare; il risparmio massimo, quindi, è pari a 1.800,00=. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.
SU COSA SI APPLICA IL BONUS
Il bonus verde, introdotto dalla L. 205/17, consente la detrazione delle spese documentate e sostenute per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Tali interventi devono essere di carattere straordinario ossia modificativi e non manutentivi
Naturalmente risultano ricomprese nell’agevolazione le spese legate alla progettazione e alla manutenzione di detti interventi.
La detrazione spetta anche per gli interventi sopra elencati effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sempre nel limite assoluto di 5.000 per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e, ripartito pro quota per ciascun condomino.
QUANDO SI HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata del 31/01/18, ha chiarito che la detrazione spetta per gli interventi aventi natura straordinaria e per gli interventi volti al mantenimento del buono stato vegetativo e dalla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio.
Non sono ammissibili quindi né le semplici spese di manutenzione infrannuale né i lavori straordinari fatti in economia ossia direttamente dal proprietario.
Va sottolineato che fra gli interventi agevolabili rientrano anche la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi, a condizione che si tratti di allestimenti permanenti e si riferiscano a un intervento innovativo.
CASI PARTICOLARI
L’agevolazione spetta in misura ridotta (50%) per gli interventi realizzati su edifici ad uso promiscuo (es. abitativo e professionale o abitativo e commerciale).
In caso di vendita/trasferimento dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi, salvo diverso accordo tra le parti, la detrazione non ancora utilizzata è trasferita alla persona fisica acquirente.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero ma esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale del cespite.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Per poter ottenere la detrazione non sono previste particolari formalità ossia non è necessario il rispetto degli adempimenti previsti per altri interventi quali la ristrutturazione di immobili, il risparmio energetico, etc.. A differenza delle altre tipologie di intervento, quindi, non è previsto né il pagamento a mezzo bonifico bancario “parlante” (ossia che indica che tipo di intervento è stato effettuato) anche se è sempre necessario che lo stesso avvenga in maniera tracciabile e non è prevista la ritenuta d’acconto dell’8% al prestatore d’opera.