In caso di verifica dei conti correnti bancari di un contribuente l’Amministrazione finanziaria può qualificare i bonifici ricevuti quali indizi di nero ed emettere un accertamento anche se mancano i requisiti “gravità precisione concordanza” solitamente richiesti dalla normativa.
LE BASI DELL’ACCERTAMENTO
L’Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza sulla base dell’art. 32 DPR 600/73 rubricato “Poteri degli uffici” (e dell’art. 54 DPR 633/72 rubricato “Rettifica delle dichiarazioni”), possono “… eseguire verifiche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti…” ed emettere un accertamento qualora vi siano indizi di maggiori redditi non dichiarati.
I POTERI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Relativamente alla tipologia di accertamento sopra sinteticamente descritta non opera l’onere dalla prova a carico dell’Ente accertante che, in condizioni normali, dovrebbe dimostrare con elementi certi (tecnicamente, ex art. 2729 cod.civ., “presunzioni gravi, precise e concordanti”) che il contribuente non ha rispettato la normativa fiscale ed ha evaso l’imposta, ma in questo caso opera una presunzione di legge (di colpevolezza) che è valida fino a prova contraria. La condizione esimente è che “il contribuente … dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine” (art. 32 DPR 600/73).
In altri termini si inverte l’onere della prova che passa dall’accertatore all’accertato ossia è il contribuente che deve dimostrare di non essere colpevole.
LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza 11810/19), seguendo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha accolto il ricorso presento dall’Agenzia delle entrate ricordando che “qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione è soddisfatto, secondo il dpr n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinando un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente”. In altri termini la giurisprudenza più qualificata sposa le presunzioni elaborate dal soggetto accertatore.
CONCLUSIONI
In caso di movimentazioni bancarie ripetute con importi significativi, al fine di evitare accertamenti con conseguente irrogazione di sanzioni, è opportuno dettagliare in maniera più chiara possibile i motivi alla base dei movimenti finanziari e, se gli stessi hanno rilevanza fiscale ossia rappresentano un ricavo, provvedere alla loro contabilizzazione, se legate ad un’attività aziendale o di impresa, o all’indicazione in dichiarazione di redditi in caso di soggetti privati. Si rammenta che gli istituti finanziari (banche, poste, etc.) hanno l’obbligo di comunicare periodicamente i movimenti finanziari (accrediti ed addebiti) di tutti i loro clienti e le operazioni ripetitive con importi elevati sono facilmente individuabili.