In merito al tema associazioni sportive dilettantistiche e fattura elettronica, il Ddl di conversione del DL 119/18 approvato in Senato e ora all’esame della Camera ha modificato lo stesso, per cui ora si prevede
- che saranno ESCLUSI dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che hanno optato per l’applicazione della L.398/91 (tale norma viene fondamentalmente a regolamentare gli aspetti contabili/fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche);
- che l’esonero si applichi per i soggetti che nel periodo di imposta precedente NON ABBIANO conseguito PROVENTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALE superiori a 65.000 euro.
Va sottolineato che benché la L. 398/91 riguardi in maniera specifica gli enti sportivi dilettantistici (sia associazioni che società sportive dilettantistiche non lucrative) gli effetti prodotti interessano anche gli altri enti senza scopo di lucro che possono optare per i benefici della citata legge (si tratta, in particolare, di associazioni senza fini di lucro, pro loco e di associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare).
ESONERO DALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Fermo restando l’ESONERO, alle condizioni sopra indicate, DALL’EMISSIONE della fattura elettronica, per quanto concerne LA RICEZIONE di quelle emesse dai fornitori, le associazioni in 398/91
- dotate di partita Iva dovranno comunque dotarsi di un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) al quale i documenti verranno recapitati dal SdI;
- in possesso unicamente di codice fiscale saranno assimilate ai consumatori finali per cui non sarà più necessario avere e fornire un indirizzo PEC.
Naturalmente per avere la certezza di quanto riportato bisogna attendere la conversione del “decreto fiscale” (DL 119/18).