L’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione (ex Equitalia) nel periodo compreso tra lo 01/01/2000 e il 31/12/2010 di importo residuo al 23/03/2021 fino a 5.000,00 euro è stato previsto dal c.d. decreto “Sostegni” .
LIMITE DEI RICAVI
C’è da sottolineare che l’annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e/o soggetti diversi) che nel periodo d’imposta 2019 hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro. L’argomento verrà trattato meglio nel prosieguo.
ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI: COSA BISOGNA FARE PER OTTENERLO
Per ottenere l’annullamento:
- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l’Agente della Riscossione, previo uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate, lo dispone autonomamente entro il 31/10/2021.
Si sottolinea che considerando che la norma si riferisce esplicitamente agli “Agenti della Riscossione” alcune testate giornalistiche ritengono che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA. Dovrebbero quindi essere esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio dai Comuni). In ogni caso i Comuni soprattutto sono molto refrattari per non dire oggettivamente contrari alle moratorie del resto meglio un credito magari inesigibile che un minor attivo in bilancio.
Da evidenziare che le somme pagate prima dell’annullamento restano incamerate senza possibilità di rimborso.
AMBITO APPLICATIVO
Rientrano nell’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo dallo 01/01/2000 al 31/12/2010.
Da considerare che
- siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo;
- l’importo del debito residuo al 23/03/2021 fino a 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale ed altri oneri (interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) con esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora.
DEBITI OGGETTO DI SANATORIA
Rientrano nell’annullamento automatico (con le esclusioni di cui si dirà) tutte le tipologie di debiti, anche non di natura tributaria o contributiva, sia il ruolo di tipo ordinario, straordinario o frazionato.
Si sottolinea che
- la norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se al 23/03/2021, si rispetta il limite di 5.000,00 euro;
- il limite di 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, cioè la somma delle voci per capitale (esempio, imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi.
Ne deriva che ai fini dell’annullamento non sembra rilevare l’importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l’importo di ciascuno di essi.
CARICHI OGGETTO DI “ROTTAMAZIONI VARIE”
Nell’annullamento automatico sono compresi i ruoli oggetto della c.d. “rottamazione dei ruoli” dell’art. 3 del DL 119/2018 o del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di cui all’art. 1
co. 184 ss. della L. 145/2018.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’annullamento automatico:
- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- l’IVA riscossa all’importazione.
REQUISITO REDITUALE
Lo stralcio automatico è limitato ai soggetti (siano essi persone fisiche che soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019 (modello REDDITI 2020), hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.
CHI EFFETTUA LE VERIFICHE
Il requisito reddituale viene verificato esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate, quand’anche il ruolo sia stato formato da un soggetto diverso. Naturalmente tale verifica si esegue considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli CU.
Si sottolinea che nel computo del reddito imponibile vanno considerati anche i redditi assoggettati a imposizione sostitutiva (“cedolare secca” sugli affitti o i contribuenti forfettari ex L. 190/2014).
PROCEDURA PER L’ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI
La procedura per l’annullamento dei ruoli non richiede un’attività da parte del contribuente, è descritta dal DM 14/07/2021 e può essere sintetizzata nelle seguenti date:
- entro il 20.8.2021, l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti affidati nel periodo dallo 01/01/2000 al 31/12/2010, di importo residuo al 23/03/2021 sino a 5.000,00 euro;
- entro il 30/09/2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agenzia delle Entrate -Riscossione i soggetti che, in base alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dei redditi, hanno conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000,00 euro;
- il 31/102021 l’Agenzia delle Entrate Riscossione dispone, in automatico, l’annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
sospensione della riscossione e della prescrizione
Per i ruoli di importo residuo al 23/03/2021 sino a 5.000,00 euro è prevista una sospensione della riscossione, nonché dei termini di prescrizione, dal 23/03/2021 al 31/10/2021.