In tema di riduzione dei termini dell’accertamento nei casi di pagamenti in contanti, l’art. 3 D.Lgs. 127/15 prevede, per i REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO, la possibilità di ottenere la riduzione di due anni per l’accertamento sia ai fini delle imposte dirette (IRPEF, addizionali, IRAP) che indirette (IVA) stabilito dalla normativa vigente (5 anni).
Le condizioni necessarie per ottenere il beneficio sono:
– adesione al regime della fattura elettronica;
– adesione, dal 2019/20, alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratori di cassa telematici;
– pagamento TRACCIABILE degli incassi e dei pagamenti per operazioni di ammontare superiore ad euro 500,00=.
In altri termini si dovrà provvedere ad incassare tutte le cifre di importo superiore ad euro 500 con mezzi tracciabili (quali bonifico, assegno circolare o non, carta di credito/debito, etc.) e solo la parte residua in contanti, si dovrà poi conservare la documentazione comprovante le modalità di pagamento di ogni prestazione/vendita in modo tale da poterla esibire all’accertatore in caso di eventuale verifica.
Per manifestare il comportamento “premiante” dovrebbe essere prevista una specifica comunicazione dell’opzione nel quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Naturalmente si è in attesa della conversione in legge della norma e di indicazioni più precise in merito alle modalità attuative.
Dic
13