600 euro ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private, ne parla ampiamente il quotidiano ITALIAOGGI nelle news del proprio sito (www.italiaoggi.it) ha pubblicato la seguente notizia:
“Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dal comma 2 dall’art. 44 del decreto Cura Italia (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19). Il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dall’emergenza Coronavirus, è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto: a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro; b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19. Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti. “Si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente la situazione di emergenza – spiega Catalfo –. Siamo già al lavoro sulle nuove misure per il decreto aprile, dove l’obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo superiore”.”
Riassumendo:
- viene riconosciuta una indennità di 600,00 per il mese di marzo 2020;
- l’indennità viene riconosciuta ai liberi professionisti iscritti presso casse di previdenza private (avvocati, ingegneri, commercialisti, etc.)
- i requisti per avere diritto all’indennità sono due:
- avere conseguito nel 2018 un reddito complessivo (rigo RN1 della dichiarazione dei redditi) inferiore a 35.000,00 euro;
- avere conseguito nel 2018 un reddito complessivo (rigo RN1 della dichiarazione dei redditi) compreso tra 35.000,00 e 50.000,00 euro e aver avuto una riduzione del fatturato del primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 di almeno il 33%.
Nel caso sub 1), quindi, l’indennità spetta in ogni caso mentre nel caso sub 2) dipende dall’effettiva riduzione del fatturato.
Si fa rilavare che tra i professionisti che beneficeranno di questa indennità ci sono anche gli agenti di commercio che, come indicato dalle faq del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) nella sottosezione “lavoro”, non avevano diritto alle 600,00 euro erogate dall’INPS in quanto iscritti anche ad una cassa privata (ENASARCO), soggetto tenuto oggi all’erogazione dell’indennità.
Attendiamo a questo punto che le singole casse di previdenza predispongano le modalità di presentazione delle richieste di indennizzo.
#andràtuttobene!
#iorestoacasa